Statuto

S T A T U T O
dell'Associazione denominata
"ASSOCIAZIONE ITALIANA GEORADAR"
con sede in Lecce

Art. 1. - È costituita l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA GEORADAR".

Art. 2. - La sede legale dell'associazione è in Lecce alla via Monteroni n. 119/A(centodiciannove/A). La durata dell'associazione è fissata sino al 31/12/2050

Art. 3. - L'Associazione ha lo scopo di;
- promuovere buone pratiche e comportamenti corretti nell'ambito delle prospezioni georadar e delle prove non invasive;
- creare un ponte di dialogo fra il mondo della ricerca ed il mondo delle aziende e degli ordini professionali che abbiano interesse pratico e commerciale nelle prospezioni non invasive;
- proporsi come un possibile e credibile interlocutore che possa essere consultato sulla legislazione italiana in materia di prospezioni non invasive.


Art. 4. - Il patrimonio potrà essere costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.


Art. 5. - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo gestorio il bilancio consuntivo.

Art. 6. - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo gestorio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio di Gestione.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 aprile di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7. - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso e sulle registrazioni agli eventi promossi dall'Associazione.
Art. 8. - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità o l'indegnità verranno dichiarata dall'Organo Gestorio;

Art. 9. - L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di 3 (tre) membri. Il Consiglio di Gestione potrà ammettere nuovi membri su delibera dell'Assemblea dei Soci, ogni anno. La carica di consigliere di gestione ha validità annuale ma può essere rinnovata indefinitamente. La carica di Presidente ha validità quadriennale, e può essere rinnovata una sola volta.


Art. 10. - Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

 

Art. 11. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 30% dei suoi membri e comunque almeno due volte
all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della sociale. Le riunioni posso essere anche telematiche per tutti o parte dei componenti partecipanti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri del Consiglio presenti alla riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza da un Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 12. - L'Organo gestorio (Consiglio di gestione) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci consuntivi ed alla loro presentazione
all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione ed eventualmente compila, su richiesta dell'Assemblea, il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli
associati.

Art. 13. - Il Presidente del Consiglio di Gestione, ed in sua assenza un Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, il
Presidente può esercitare tutti i poteri del Consiglio di Gestione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
L'Organo gestorio ha pure facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti e categorie di atti.

Art. 14. - Gli associati devono essere convocati in assemblea dall'Organo gestorio almeno una volta all'anno mediante e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Assemblee straordinarie possono essere convocate su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 15. - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e le direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di gestione, sulla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

Art. 16. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, ad eccezione che per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni associato non può rappresentare più di altri cinque associati.


Art. 17. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di gestione ed in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18. - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..


Art. 19. - La gestione dell'Associazione sarà controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri individuati dai membri del Consiglio dell'Associazione.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 20. - La gestione finanziaria ordinaria dell’Associazione sarà effettuata dal Tesoriere su incarico e di intesa con il Presidente.

 

Scioglimento.
Art. 21. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie.
Art. 22. - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri nominati dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Statuto